Collegio sindacale: studio commercialista Ferretti, Reggio Emilia - Studio Ferretti - Reggio Emilia

Home page Studio Ferretti
Contatti Studio Ferretti
Commercialista - Revisore Legale
5 1971 2021
ANNI DI ATTIVITA'
Logo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili
Vai ai contenuti

Collegio sindacale: studio commercialista Ferretti, Reggio Emilia

Obbligo di legge anche per molte "piccole" SRL di dotarsi di un Revisore legale o di un Collegio sindacale.
Quando l'SRL ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.


Per informazioni e richiesta di preventivi contattateci


STUDIO FERRETTI
Commercialista - Revisore Legale

Reggio Emilia - via S. Cannizzaro, 5
_________________________

Lo Studio Ferretti, con sede a Reggio Emilia, svolge le funzioni di sindaco nei collegi sindacali nelle aziende dove sono previsti dalla legge. L'attività di sindaco nei collegi sindacali si colloca in stretto rapporto con quella del commercialista, in quanto le due professioni sono complementari.
Il Collegio Sindacale
Il collegio sindacale è un organo interno nominato dall'azienda, che vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e suo concreto funzionamento.

Il collegio sindacale è un organo collegiale che si compone di tre o cinque sindaci, membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti. Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.
Il collegio sindacale può esercitare inoltre il controllo contabile ovvero occuparsi della revisione legale nei casi previsti dalla legge; in tal caso il collegio sindacale deve essere costituito interamente da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Come i revisori legali, anche i sindaci procedono ad atti di ispezione e di controllo, e debbono verbalizzare su apposito registro.

Durante la fase di redazione e approvazione del bilancio d'esercizio, il collegio sindacale redige apposita relazione.
Obbligo per legge del Collegio Sindacale e del Revisore Legale
Per le S.p.A. - Società per Azioni - il Collegio Sindacale e il Revisore Legale sono figure obbligatorie previste dalla legge. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dallo stesso collegio sindacale che pertanto andrà ad esercitare due funzioni; in tale ultimo caso tutti i sindaci del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Per le S.R.L. - Società a Responsabilità Limitata - il Collegio Sindacale e il Revisore Legale sono figure facoltative. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Il Collegio Sindacale e il Revisore Legale diventano figure obbligatorie quando vengono superati determinati limiti che la recente riforma di legge ha rivisto, ampliando la platea di S.R.L. che devono obbligatoriamente dotarsi di un Collegio Sindacale o di un Revisore Legale.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore per le S.R.L. è obbligatoria se la società:
  • è tenuta alla redazione del bilancio consolidato;
  • controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;
  • ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
   1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
   2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
   3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.


Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano per le S.R.L. le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.

L'assemblea che nelle S.R.L. approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.

Per collaborazioni

Tra colleghi commercialisti, revisori legali, società di revisione, centri di elaborazione dati contabili, associazioni di categoria, è possibile instaurare reciproche collaborazioni, in particolare in merito agli incarichi di revisione legale e di collegi sindacali, proprio per assicurare quella assoluta indipendenza che richiama più volte la legge e per essere in regola coi controlli sulla qualità del MEF.

Quindi, in sostanza, se sei:
  • un commercialista
  • un revisore legale
  • una società di revisione
  • un CED centro di elaborazione dati contabili che tiene la contabilità
  • una associazione di categoria
  • un qualsiasi altro consulente, professionista

che hai clienti interessati alla revisione legale o a collegi sindacali, ma che per motivi di mantenimento della indipendenza (o per qualunque altra ragione) non puoi svolgere per questi stessi clienti tu direttamente o mediante persone del tuo studio anche il controllo contabile (la revisione legale) o la vigilanza

possiamo instaurare insieme delle reciproche collaborazioni, anche con scambi di incarichi di revisione legale e collegi sindacali, mantenendo una assoluta riservatezza e indipendenza, con spirito di reciproco aiuto e collaborazione.
DOVE OPERA LO STUDIO FERRETTI
______________________

Il nostro studio commercialista, revisore legale, collegi sindacali, Ferretti si trova a Reggio Emilia in zona Ospedale Santa Maria Nuova. Operiamo principalmente con una clientela dislocata in tutta la provincia di Reggio Emilia, avendo già clienti sparsi in vari Comuni della provincia di Reggio Emilia. In particolare il nostro studio commercialista di Reggio Emilia presta la sua attività nei seguenti Comuni della provincia di Reggio Emilia:
  • Ferretti collegi sindacali: luzzara, brescello, guastalla, gualtieri, poviglio, novellara, fabbrico, rolo, reggiolo, gattatico, campegine, cadelbosco di sopra, castelnovo di sotto
  • Ferretti collegi sindacali: correggio, san martino in rio, cavriago, bibbiano, rubiera, quattro castella, san polo d'enza, albinea, scandiano
  • Ferretti collegi sindacali: montecchio emilia, casalgrande, castellarano, vezzano sul crostolo, viano, canossa, casina, vetto, baiso, carpineti
  • Ferretti collegi sindacali: castelnovo ne' monti, ramiseto, toano, busana, collagna, ligonchio, villa minozzo
Per quanto riguarda gli incarichi di revisione legale o di membro di collegi sindacali, vista la loro specificità, non abbiamo limiti di azione, accettiamo incarichi in aziende presenti in tutta Italia.


Studio Ferretti - Reggio Emilia - Emilia Romagna - www.studioferretti-re.it

Studio Ferretti - dott. prof. Giancarlo Ferretti - P.Iva 00373480359
Reggio Emilia, via S. Cannizzaro, n. 5 - E-mail ferrettistudy@tin.it
Torna ai contenuti