Obbligo di legge anche per molte "piccole" SRL di dotarsi di un Revisore legale o di un Collegio Sindacale.
Quando l'SRL ha superato per due esercizi consecutivi almeno uno dei seguenti limiti:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Per informazioni e richiesta di preventivi scrivete una e-mail a: ferrettistudy@tin.it
STUDIO FERRETTI
Commercialista - Revisore Legale
Reggio Emilia - via S. Cannizzaro, 5
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Lo Studio Ferretti di Reggio Emilia è revisore contabile (revisore legale) abilitato, e svolge la funzione di revisione contabile nelle aziende dove è prevista per legge la figura del revisore. L'attività di revisore legale si colloca in stretto rapporto con quella del commercialista, in quanto le due professioni sono complementari.
Il Registro dei Revisori Legali è tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Le funzioni spettanti al Ministero in materia di revisione legale sono esercitate attraverso il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato.
Il Revisore Legale
Il revisore contabile (ora revisore legale) è un professionista come il commercialista, specializzato nel campo del controllo, della verifica della correttezza e regolarità relativamente a molti ambiti di un'attività imprenditoriale, il cui intervento si manifesta in diverse occasioni. Il revisore si occupa ad esempio della revisione dei bilanci e contabile, effettua l'esame di dati, svolge ispezioni, e controlla i movimenti bancari e del magazzino.
Per svolgere la professione di revisore contabile occorre aver percorso un iter formativo lungo e specifico, aver conseguito la laurea in discipline economiche e/o giuridiche, aver svolto un esame di Stato di abilitazione, solo dopo aver fatto pratica di tirocinio per un certo numero di anni. Una volta conseguita l'abilitazione, per esercitare la professione occorre iscriversi nell'apposito Registro.
Secondo il codice civile il revisore legale interviene:
Il revisore legale viene nominato dall'azienda per svolgere al suo interno la revisione legale.
Obbligo per legge del Collegio Sindacale e del Revisore Legale
Per le S.p.A. - Società per Azioni - il Collegio Sindacale e il Revisore Legale sono figure obbligatorie previste dalla legge. La revisione legale dei conti sulla società è esercitata da un revisore legale dei conti, o da una società di revisione legale, iscritti nell'apposito registro. Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dallo stesso collegio sindacale che pertanto andrà ad esercitare due funzioni; in tale ultimo caso tutti i sindaci del collegio sindacale devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.
Per le S.R.L. - Società a Responsabilità Limitata - il Collegio Sindacale e il Revisore Legale sono figure facoltative. L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, ivi compresa la revisione legale dei conti, la nomina di un organo di controllo o di un revisore. Se lo statuto non dispone diversamente, l'organo di controllo è costituito da un solo membro effettivo.
Il Collegio Sindacale e il Revisore Legale diventano figure obbligatorie quando vengono superati determinati limiti che la recente riforma di legge ha rivisto, ampliando la platea di S.R.L. che devono obbligatoriamente dotarsi di un Collegio Sindacale o di un Revisore Legale.
La nomina dell'organo di controllo o del revisore per le S.R.L. è obbligatoria se la società:
1) totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 4 milioni di euro;
2) ricavi delle vendite e delle prestazioni: 4 milioni di euro;
3) dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 20 unità.
Nel caso di nomina di un organo di controllo, anche monocratico, si applicano per le S.R.L. le disposizioni sul collegio sindacale previste per le società per azioni.
L'assemblea che nelle S.R.L. approva il bilancio in cui vengono superati i limiti indicati deve provvedere, entro trenta giorni, alla nomina dell'organo di controllo o del revisore. Se l'assemblea non provvede, alla nomina provvede il tribunale su richiesta di qualsiasi soggetto interessato o su segnalazione del conservatore del registro delle imprese.
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